Emission trading

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Che cos’è

Con la direttiva 2003/87/CE l’Unione europea (UE) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra al fine di ridurre in modo economicamente efficiente tali emissioni nella Comunità. Questo sistema aiuterà la Comunità e gli Stati membri a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti nell’ambito del protocollo di Kyoto. Gli impianti che esercitano attività nei settori dell’energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell’industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone sono obbligatoriamente soggetti al sistema di scambio di quote.
Agli Articoli 9 e 11 – stabilisce che ciascuno Stato membro elabori un piano nazionale che determini le quote totali di emissioni che intende assegnare in periodi determinati (triennio 1º gennaio 2005 – 31 dicembre 2007 e quinquennio 1º gennaio 2008 – 31 dicembre 2012) e le modalità di tale assegnazione.

 

La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati:

 

  • 1 la necessità per operare di possedere un permesso all’emissione in atmosfera di gas serra
  • 2 l’obbligo di rendere alla fine dell’anno un numero di quote (o diritti) d’emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l’anno.

Il 27 novembre 2008 il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha approvato la Deliberazione 20/2008 che dà esecuzione alla Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 in osservanza al nulla osta della Commissione Europea.
Ai sensi dell’Articolo 11 del D.Lgs 216/06, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia sulla base dell’assegnazione del periodo di riferimento, le quote di emissione al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all’articolo 21 o per il quale, in caso di variazioni nella ragione sociale del gestore, il processo di richiesta dell’aggiornamento dell’autorizzazione e di voltura del conto sul Registro sia concluso.
Inoltre con il DECRETO 26 gennaio 2005 il Ministero prevede l’istituzione del comitato Tecnico previsto dal DLg del 21/5/04.
Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno diminuirà in maniera lineare a partire dal 2013. Per il 2013 il quantitativo comunitario totale di quote viene calcolato in funzione dei piani nazionali accettati dalla Commissione ed attuati tra il 2008 e il 2012.
ntro il 31 dicembre 2011 la Commissione deve adottare un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. Tale regolamento tiene conto dei dati scientifici più accurati.

Punti chiave

Il campo di applicazione della direttiva è esplicato nell’ ALLEGATO I ; in particolare è esteso alle emissioni in atmosfera di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.
Sono incluse comunque tutte le aziende con impianto termico con una potenza calorifica di combustione maggiore di 20 MW.

Alle aziende è richiesto che:

  • Dal 1 gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della Direttiva Emission Trading può emettere CO2, ossia può continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione;
  • i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva restituiscono annualmente all’Autorità Nazionale Competente quote di emissione CO2 in numero pari alle emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera.

L’assegnazione delle quote di emissioni di CO2 ai gestori degli impianti regolati dalla direttiva è effettuata dall’Autorità Nazionale Competente sulla base della Decisione di assegnazione.

La Decisione di assegnazione è elaborata per ciascuno dei periodi di riferimento previsti dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216: il primo periodo di riferimento riguarda il triennio 2005-2007 (si veda la relativa Decisione di assegnazione); i periodi di riferimento successivi riguardano i quinquenni 2008-2012, 2013-2018, ecc.).

Attualmente è in vigore la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012. Eventuali surplus di quote possono essere negoziati sul mercato

  • le emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera sono monitorate secondo le disposizioni di monitoraggio impartite dall’Autorità Nazionale Competente, comunicate all’Autorità Nazionale Competente secondo le disposizioni di cui al DEC/RAS/115/2006 (pdf, 120 KB) e sono certificate da un verificatore accreditato dall’Autorità Nazionale Competente.

Iter di consulenza

Il Gruppo Gelati è in grado di fornire alle aziende di ogni dimensione specifiche competenze in tutti i settori di attività legati al mondo dell’agroalimentare, del turismo, della formazione, dei servizi e della Pubblica Amministrazione e gestione del territorio in senso lato.

L’iter di consulenza è particolarmente snello e prevede:

  • L’effettuazione di un check up iniziale
  • Raccolta di dati al fine di misurare le emissioni in atmosfera
  • Supporto presso l’azienda durante il processo di convalida ad opera di un organismo competente che verifica che non vengano superati i limiti di emissioni posti dal Ministero
  • Pianificazione degli interventi al fine di ridurre al minimo le emissioni di gas serra in atmosfera in linea con quanto previsto dal protocollo di Kyoto.

Quali vantaggi

Conformandosi a quanto previsto dalla norma sulle emissioni l’azienda non soltanto migliorerà il suo impatto sull’ambiente, ma ne trarrà anche un beneficio economico, poiché le aziende facenti parte delle categorie indicate nella direttiva se non si conformano a quanto previsto sono soggette a sanzioni pari a 100/t di Co2 in eccesso.

Perché il Gruppo Gelati

A partire dal 2006 gli stessi gestori degli impianti dei settori coinvolti devono registrare e comunicare le proprie emissioni di CO2 all’Autorità Nazionale Competente (Ministero dell’Ambiente e delle Attività Produttive) entro il 31 marzo di ogni anno.

Gelati srl, con l’ausilio di consulenti competenti, può aiutare l’azienda a:

  • Redigere in documento che attesti con completezza tutte le fonti di emissione provenienti dagli impianti soggetti alla Direttiva (analisi strategica);
  • Controllare la correttezza e affidabilità dei dati raccolti per il calcolo o misura delle emissioni comunicate al Ministero (analisi dei processi);
  • Accertare l’assenza di errori materiali nei dati d’emissione comunicati e individuazione delle fonti nelle quali sia stato riscontrato un elevato rischio di errore (analisi dei rischi);

Inoltre, Gelati srl può predisporre per l’azienda interessata una checklist di autovalutazione per la raccolta delle informazioni necessarie per la verifica delle emissioni riportate nella comunicazione al Ministero.